ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO
CROCE ITALIA ODV
STATUTO 2019
Titolo I – Profili generali
È costituita l’Associazione di Volontariato denominata “ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO CROCE ITALIA ODV ”, ovvero anche, in forma abbreviata, “ P.A.C.I odv”.
L’ Associazione ha uno stemma e una bandiera:
- lo stemma dell’Associazione reca una croce verde, bianca e rossa, sormontata dal simbolo del Comune di Bologna; ai lati, due ali rosse che lambiscono un cerchio azzurro che racchiude lo stemma; all’interno sulla parte alta, in campo bianco, la scritta integrale dell’Associazione dello stesso colore del cerchio;
- la bandiera sociale è un drappo a bande verticali equamente ripartite nei colori verde, bianco e rosso; al centro, sulla bandiera bianca, lo stemma dell’Associazione tangente i colori verde e rosso.
L’Associazione ha sede in Bologna.L’Associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.
Art. 2 – Principi associativi fondamentali
L’Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore. L’Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell’art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.L’Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo egratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L’attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.
Art. 3 – Scopi associativi
Art. 4 – Attività
Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l’Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:
- interventi e prestazioni sanitarie:
- servizi di trasporto e mobilità in ambito sanitario e di emergenza urgenza;
- servizi di trasporto e mobilità in ambito sanitario assistito (mobilità protetta);
- servizi di trasporto e mobilità in ambito sanitario non assistito;
- interventi e servizi sociali ai sensi art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104, e alla legge 22 giugno 2016 n.112, e successive modificazioni:
- servizi di trasporto e mobilità sociale;
- organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale:
- iniziative di formazione e informazione in ambito sanitario, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- iniziative per diffondere la cultura della prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e della protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- protezione civile ai sensi delle leggi vigenti: attivazione nucleo protezione civile e partecipazione alle relative iniziative coordinate sul territorio;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti: promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale e regionale;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della non violenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
Per l’attività di interesse generale prestata l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore. L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.
Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito
L’Associazione fonda le proprie attività sull’impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.
L’attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.
Titolo II – Soci
Art. 6 – Requisiti
Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell’associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento. Chi intende aderire all’Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti. Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all’accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all’interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; in caso di rigetto della domanda l’interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo, proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.
L’Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un’altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell’espletamento dei compiti loro demandati dall’Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell’associazione con l’assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
I soci iscritti all’Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.
Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.
Art. 7 – Diritti
I soci hanno diritto di:
a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
b) eleggere i componenti degli organi associativi e, se maggiorenni, concorrere all’elezione quali componenti di questi ultimi.
c) chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
d) formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
f) esaminare i libri sociali.
Art. 8 – Doveri
I soci sono tenuti a:
a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
Art. 9 – Incompatibilità
Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall’Associazione.
Art. 10 – Perdita della qualità di socio e Codice disciplinare
La qualità di socio si perde:
- per morosità;
- per decadenza;
- per esclusione;
- per recesso.
1. Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal Consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l’ha versata.
I provvedimenti di cui alle lettere 2) e 3) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui al n. 1) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l’associazione riceve la relativa comunicazione.
I provvedimenti disciplinari sono emessi dal Consiglio Direttivo e possono essere impugnati dal socio destinatario degli stessi con ricorso al Collegio dei Probiviri da presentare entro sette giorni dalla relativa comunicazione.
Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione
Art. 11 – Scritture contabili e bilancio
L’Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.
Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell’art. 4, comma 3, dello statuto.Qualora le entrate dell’associazione risultino essere inferiori a Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore
per gli enti del terzo settore) è facoltà dell’associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 4 comma 3 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
L’associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell’anno.
Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale e ad ANPAS Emilia-Romagna, quale rete associativa cui l’Associazione aderisce.
Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a. dalle quote degli aderenti;b. da contributi di privati;
c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
d. da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
f. da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
g. da rendite patrimoniali e finanziarie;h. da attività di raccolta fondi;
i. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
j. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall’associazione;
k. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all’art. 4 comma 3.
Art. 13 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo delle entrate di cui all’art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.
Art. 14 – Bilancio sociale
L’associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.
Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.
Titolo IV – Organi associativi
Art. 15 – Organi
Sono organi dell’Associazione:
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
e) il Collegio dei probiviri.
Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione. Ai componenti degli organi sociali – ad eccezione dei componenti dell’organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 del codice civile – non
può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Art. 16 – Assemblea
L’assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell’Associazione.
Le deliberazioni validamente assunte dall’assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.
Art. 17 – Convocazione
L’assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche tramite posta elettronica, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell’associazione.
L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per la riunione.
L’assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l’Associazione ha sede.
Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione
L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, entro la fine del mese di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.
Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull’attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
L’assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
Art. 19 – Quorum costitutivi
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto, sulla trasformazione, scissione e fusione della Associazione, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
Art. 20 – Adempimenti
In apertura dei propri lavori, l’assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.
Art. 21 – Validità delle deliberazioni
L’assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l’elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.
Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.
Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale, trasformazione, scissione e fusione della Associazione, sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.
Art. 22 – Intervento e rappresentanza
Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.
Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione.
Nessun associato può rappresentare più di (1) un associato.
Nelle assemblee relative alla elezione degli organi sociali non si può fare ricorso alla delega.
Le riunioni dell’assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell’assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all’ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.
È facoltà del presidente dell’assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.
Art. 23 – Competenze
L’ assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio consuntivo;
b) approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
c) determina l’importo annuale delle quote associative;
d) definisce le linee programmatiche della Associazione;
e) approva il regolamento di funzionamento dell’Assemblea;
f) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
g) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;
h) approva il Codice disciplinare;
i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
j) delibera sul trasferimento della sede sociale all’interno del territorio comunale;
a) sulle modifiche dello statuto sociale;
b) su trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
c) su scioglimento, nomina dei liquidatori e devoluzione del patrimonio residuo.
Art. 24 – Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione.
E’ composto da sette (7) componenti.
Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell’Associazione.
Il consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi.
L’assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico ANPAS e dall’art. 2382 del Codice civile.
Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l’elezione da parte dell’Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere.
Le funzioni del segretario e del tesoriere sono determinate nel Regolamento Generale dell’Associazione.
Il Consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.
L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, l’ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.
Delle riunioni del Consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.
Art. 25 – Quorum costitutivi e voto
Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.
Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.
Art. 26 – Competenze
Il Consiglio direttivo:
a. predispone le proposte da presentare all’Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 23;
b. dà attuazione alle delibere dell’Assemblea;
c. approva i Regolamenti non riservati alla competenza della Assemblea;
d. individua e disciplina le attività diverse da quelle di interesse generale che la Associazione intende svolgere, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative e ne documenta il carattere secondario nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa;
e. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
f. delibera l’adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di ANPAS;
g. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall’art. 6 del presente statuto;
h. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
i. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
l. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
m. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’Associazione;
n. nomina il Direttore Sanitario che opera nell’ambito dell’associazione nel rispetto della normativa vigente.
Il Consiglio direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente, al segretario, al tesoriere o ad uno o più consiglieri, fissandone i limiti e le modalità di esercizio nell’atto di delega, nel rispetto di norme inderogabili di legge.
Art. 27 – Direzione esecutiva
Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente, vicepresidente e tesoriere, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.
Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.
Art. 28 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi
Qualora il Consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita il sostituto viene eletto dalla Assemblea. I sostituti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo.
In caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti dalla assemblea, il Consiglio direttivo decade.
Nel caso di decadenza del Consiglio direttivo, il presidente dell’associazione
Art. 29 – Presidente – Rappresentanza
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.
Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea dei soci.In caso di sua assenza o impedimento, la rappresentanza spetta al Vice Presidente o al Tesoriere o al Segretario.
Il Presidente può conferire procure speciali anche a terzi per determinati atti o categorie di atti.
Art. 30 – Organo di controllo
L’organo di controllo, istituito per libera decisione dall’Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’Assemblea, l’organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.
Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.
Art. 31 – Competenze
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza
dello scopo di lucro), del codice del terzo settore. L’organo di controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all’assemblea dei soci.L’organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l’obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
All’Organo di controllo la Assemblea può attribuire i compiti di revisione legale dei conti; in tal caso l’organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Art. 32 – Collegio dei probiviri
Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica quattro anni. I suoi componenti sono rieleggibili. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell’Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.
Art. 33 – Competenze
Il Collegio dei probiviri delibera solo sui ricorsi presentati dagli aspiranti soci e dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio direttivo ai sensi dei precedenti artt. 6 e 10.
Il Collegio dei probiviri non ha natura di collegio arbitrale ed ha una funzione consultiva esprimendo il proprio parere sugli argomenti sopraindicati.
Art. 34 – Libri sociali obbligatori
L’associazione deve tenere:
a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono
attività in modo non occasionale;
b) il libro degli associati;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui
vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell’organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell’apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.
Titolo V – Norme finali
Art. 35 – Sezioni
Qualora per decisione dell’assemblea vengano istituite una o più sezioni dell’Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.
Art. 36– Scioglimento dell’Associazione
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, previ gli adempimenti di legge e il parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà devoluto ad altro ente del terzo settore seguendo le indicazioni dell’Assemblea o, in mancanza, sarà devoluto ad ANPAS nazionale che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l’Associazione sciolta.
Art. 37 – Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile, del Codice del terzo settore e delle leggi vigenti in materia.”;
Statuto approvato dall’assemblea dei soci 6 Giugno 2019
Riconoscimento Regione Emilia Romagna del 16 Luglio 2019 Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni n. 12994
Tipologia: Associazione
Stato dell’Ente: Stato operativo
Numero ordine Registro regionale 199
Data iscrizione nel Registro regionale 24/10/2002 Numero ordine Tribunale 744
Provincia del Tribunale Bologna
Atto di riconoscimento D.P.G.R. n. 613 del 13/09/1989 DATI SOCIETARI
Materia politiche sociali
Attività attività di pubblica assistenza e soccorso
Scopo Trasporto infermi
Data atto costitutivo 29/01/1971
Durata illimitata
Patrimonio Beni mobili alla data del 24/10/2002
DATI RAPPRESENTANTE LEGALE
Nome Giovanna Lobello
Luogo e data di Nascita Bologna , 28/01/1972
Carica Presidente